IL MINISTRO DELLA SALUTE di Intesa con il Presidente della Regione
Lombardia emana la seguente ordinanza:๐๐ซ๐ญ. ๐ (๐๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ข ๐๐ ๐ฅ๐ข ๐ฌ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ๐๐ฆ๐๐ง๐ญ๐ข ๐ข๐ง ๐จ๐ซ๐๐ซ๐ข๐จ ๐ง๐จ๐ญ๐ญ๐ฎ๐ซ๐ง๐จ) 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID โ 19, su tutto il territorio della Regione Lombardia, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessitร o dโurgenza ovvero per motivi di salute; รจ in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. 2. La sussistenza delle situazioni che consentono la possibilitร di spostamento incombe sullโinteressato. Tale onere potrร essere assolto, producendo unโautodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
๐๐ซ๐ญ. ๐ (๐๐ข๐ฌ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ข๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ข ๐๐ข๐ง๐๐ฅ๐ข) 1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 22 ottobre 2020 e sono efficaci fino all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, comunque, fino al 13 novembre 2020. 2. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza รจ sanzionato, secondo quanto previsto dallโart. 4 del decreto-legge n.19/2020.