Entra in vigore in tutta la Regione Lombardia il coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino. Lโ€™ordinanza รจ valida dal 22 ottobre al 13 novembre

IL MINISTRO DELLA SALUTE di Intesa con il Presidente della Regione

Lombardia emana la seguente ordinanza:๐€๐ซ๐ญ. ๐Ÿ (๐‹๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ข ๐š๐ ๐ฅ๐ข ๐ฌ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ๐š๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ข ๐ข๐ง ๐จ๐ซ๐š๐ซ๐ข๐จ ๐ง๐จ๐ญ๐ญ๐ฎ๐ซ๐ง๐จ) 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID โ€“ 19, su tutto il territorio della Regione Lombardia, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessitร  o dโ€™urgenza ovvero per motivi di salute; รจ in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. 2. La sussistenza delle situazioni che consentono la possibilitร  di spostamento incombe sullโ€™interessato. Tale onere potrร  essere assolto, producendo unโ€™autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

๐€๐ซ๐ญ. ๐Ÿ (๐ƒ๐ข๐ฌ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ข๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ข ๐Ÿ๐ข๐ง๐š๐ฅ๐ข) 1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 22 ottobre 2020 e sono efficaci fino all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, comunque, fino al 13 novembre 2020. 2. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza รจ sanzionato, secondo quanto previsto dallโ€™art. 4 del decreto-legge n.19/2020.

Rispondi